Estinzione del diritto di usufrutto per consolidazione



Il diritto di usufrutto si può estinguere in esito alla riunione (o consolidazione) con la nuda proprietà.

Con il termine consolidazione o riunione si allude all'effetto dell'espansione del diritto di proprietà che da nudo, in quanto per così dire "compresso" dall'usufrutto, ritorna pieno, in seguito al venir meno di esso. Questa eventualità può intervenire in esito alla morte dell'usufruttuario, ovvero essere l'effetto della rinunzia di costui al diritto. La rinunzia opera in ogni caso automaticamente, in accordanza con il principio dell'elasticità del dominio. Ne segue che, quando il diritto avesse ad oggetto immobili, pur dovendo essere fatta per iscritto, non richiederebbe comunque la forma dell'atto pubblico: si tratterebbe al più di una donazione indiretta.

La riunione che opera in esito agli eventi sopra descritti costituisce l'evento ordinariamente connesso allo svolgersi della vita umana. E' infatti evidente che l'usufrutto, come tale, prima o poi è destinato a venir meno (o per il naturale venir meno del titolare ovvero per il decorso del termine trentennale se convenuto a favore di entità diversa dalla persona fisica).

E' tuttavia possibile che si verifichi la vicenda inversa: che cioè in capo all'usufruttuario si riunisca il diritto di nuda proprietà (perchè costui, ad esempio, acquista il bene dal nudo proprietario, ovvero in quanto successore mortis causa di costui).

Prassi collegate

  • Quesito 718-2009/C, Rinuncia al diritto di usufrutto e consolidazione della (nuda) proprietà superficiaria: ammissibilità
  • Studio n. 8-2009/E, Esecuzione forzata e consolidamento dell'usufrutto



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