Codice Civile art. 2058


RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
2. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

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