Estinzione del diritto di superficie per non uso ventennale



L'estinzione per non uso ventennale, viene prevista come causa estintiva solo per il diritto ad aedificandum dall'art.954 cod.civ. nota1. Essa non riguarda pertanto la proprietà superfìciaria intesa quale diritto di mantenere una costruzione già edificata sul suolo altrui. Essa, per l'appunto, in quanto proprietà, partecipa della natura imprescrittibile del diritto dominicale.
Quando può essere considerata come "costruito" il bene immobile e, conseguentemente, scongiurato il pericolo che il diritto di superficie possa essere considerato come estintosi per intervenuta prescrizione? Al riguardo è stato deciso che non basta la realizzazione di opere "intermedie" quali pilastri in cemento armato e getti dei balconi. Nè varrebbe ad interrompere il termine prescrizionale l'eventuale manutenzione di tali manufatti, essendo indispensabile un concreto avanzamento dell'attività di edificazione (Cass. Civ., Sez. II, 8084/2014).

Note

nota1

Dibattuto in dottrina è il problema inerente alla possibilità di interrompere il termine di prescrizione per non uso: alcuni ritengono che ciò possa verificarsi in seguito alla realizzazione di un principio di opere non condotte successivamente a termine. In tal senso, tra gli altri, Salis, La superficie, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1958, p.124. Al contrario la soluzione preferibile sembra essere quella di poter interrompere la fattispecie prescrizionale solo qualora le opere eseguite siano tali da poter in concreto rendere attuabile l'esercizio della proprietà superficiaria. Così Palermo, La superficie, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.36.
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Bibliografia

  • PALERMO, La superficie, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Rescigno, 1982
  • SALIS, La superficie, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, 1958

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