Prescrizione per non uso ventennale e diritto di superficie. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 8084 del 7 aprile 2014)

Deve ricordarsi che il diritto di superficie è un diritto reale su cosa altrui, temporalmente limitato, al quale deve fare seguito la proprietà superficiaria sulla costruzione. Se quest'ultima non è edificata, al pari di ogni altro ius in re aliena , il diritto di superficie è soggetto ad estinzione per effetto del non uso protrattosi per il tempo stabilito dalla legge.
Il diritto di superficie si estingue per non uso, ai sensi dell'art. 954, u.c., c.c., se entro il ventennio la costruzione non è edificata nella struttura essenziale, non essendo sufficiente la realizzazione di opere intermedie (nella specie, pilastri in cemento armato e getti dei balconi); né la manutenzione di tali opere (nella specie, pitturazione dei ferri dei pilastri) interrompe la prescrizione, a tal fine occorrendo un avanzamento dell'attività edificatoria, che esprima il "facere" in cui si sostanzia il diritto di superficie.

Commento

(di Daniele Minussi)
La decisione pone in risalto la differenza tra le due tipologie di situazione giuridica soggettiva riconducibili al diritto di superficie: la prima,m consistente nel diritto di fare una costruzione sul suolo altrui, è soggetta a prescrizione per non uso ventennale; la seconda, corrispondente al diritto di mantenere sul suolo appartenente ad altri una costruzione già realizzata, non si prescrive (ad eccezione dell'ipotesi del perimento e della mancata ricostruzione del bene).

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