Gli articoli
1014 e
1073 cod.civ. fanno menzione di
prescrizione per non uso dell'usufrutto e della servitù. Altrettanto è dato di poter osservare a proposito degli artt.
954 e
970 cod.civ. in tema di diritto di superficie e di enfiteusi, mentre l'art
2878 n.2 in relazione all'art.
2847 cod.civ., fa menzione, in materia di ipoteca, dell'estinzione per mancata rinnovazione nel termine di vent'anni (fermo il diritto di ottenere una nuova iscrizione, permanendo il credito: Cass. Civ., Sez. III,
5628/2014).
In tema di diritti reali minori (parziari), il non uso si pone come causa di estinzione del diritto che, sia pure in armonia con il termine di maturazione dell'usucapione, vale a sottolineare la consistenza del diritto del proprietario che ritorna pieno.
D'altronde, già in tema di analisi generale dei diritti reali, si può osservare che il diritto di proprietà è imprescrittibile in quanto e soprattutto perché non vive nell'ambito di un rapporto giuridico (pur essendovi evidentemente la possibilità, per soggetti diversi dal titolare, di acquisire il diritto sul medesimo bene per usucapione)
nota1 . La stessa conclusione non si può raggiungere per tutti gli altri diritti reali, che si configurano necessariamente come
in re aliena. In altri termini, pur essendo vero che i diritti minori si configurano come assoluti nei confronti della generalità, tuttavia essi vivono in un ambito che implica comunque un rapporto tra il titolare ed il proprietario. L'usufruttuario ha la facoltà di godere e di disporre e, in questo senso non ha bisogno della cooperazione del proprietario della
res. Tra usufruttuario e nudo proprietario esiste comunque un rapporto. Questo rapporto è tale da evidenziare l'esistenza di un interesse in capo ad un soggetto (il nudo proprietario) cui profitterebbe l'estinzione del diritto (l'usufrutto).
E' possibile concettualmente distinguere la prescrizione dal non uso? Si è infatti osservato che il non uso, pur avendo in comune con la prescrizione che opera nell'ambito dei diritti di credito il presupposto dell'inerzia del titolare del diritto, ne differirebbe profondamente. Sarebbe esclusa, ai fini dell'impedimento dell'effetto estintivo, qualsiasi condotta alternativa rispetto all'esercizio del diritto da parte del titolare
nota2 .
Specificamente non avrebbe senso configurare atti di riconoscimento del diritto valevoli come interruzione, ovvero quale rinunzia ad avvalersi della prescrizione, né tantomeno l'applicazione di una norma come quella di cui all'art.
2940 cod.civ., in tema di spontaneo pagamento del debito ormai prescritto.
Risulta cioè inconferente ogni riferimento alla condotta della controparte di un rapporto giuridico che, significante nell'ambito del rapporto obbligatorio, perde ogni valenza nell'ambito dei diritti reali, seppur parziari, se non al limitato fine di illuminare la
ratio dell'istituto in rapporto all'interesse del proprietario.
V'è di più: i fautori dell'opinione secondo la quale la prescrizione estinguerebbe l'azione e non il diritto, rinvengono ulteriore argomento proprio dalla distinzione tra prescrizione e non uso.
La prima, nell'ambito del rapporto obbligatorio, varrebbe a determinare l'estinzione dell'azione, il secondo, relativamente ai diritti reali, determinerebbe l'estinzione del diritto (l'estinzione non già del rapporto giuridico, bensì della relazione tra il soggetto e la res ): fenomeno processuale il primo, sostanziale il secondo nota3.Rimarrebbe comune, oltre all'elemento qualificante dell'inerzia del titolare del diritto, il fondamento dei due istituti, da rinvenirsi nelle superiori esigenze di certezza giuridica che impone un adeguamento del diritto alla situazione di fatto determinatasi
nota4 .
Si desume implicitamente dalla lettura dell'art.
1166 cod.civ. che non si applicano al non uso le cause di sospensione del termine prescrizionale di cui all'art.
2942 cod.civ. in relazione ai terzi possessori sopra un immobile. Ciò è evidente in quanto, decorso il termine, i terzi possessori potranno vantare l'acquisto del diritto per intervenuta usucapione
nota5 .
Note
nota1
Cfr.Grasso, voce Prescrizione, in Enc.dir., vol.XXXV, p.61
top1nota2
In questo senso Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.411, il quale sottolinea come nella prescrizione ordinaria si configurino ipotesi di interruzione ogniqualvolta il diritto venga esercitato, laddove nella prescrizione per non uso è solo l'effettivo utilizzo del bene il fatto impeditivo della prescrizione.
top2nota3
A sostegno della tesi secondo cui la prescrizione estingue l'azione, cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.164.
top3nota4
Tant'è che secondo un'opinione (Santoro-Passarelli, Dottrina generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.118), la diversità dei termini di durata necessaria affinché si produca l'effetto estintivo (venti anni in una e dieci anni nell'altra) non escluderebbe l'unitarietà della nozione di prescrizione estintiva.
top4nota5
Sacco, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.II, Torino, 1997, p.616.
top5Bibliografia
- GRASSO, Prescrizione, Enc.dir.
- SACCO, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, III, 1997
- SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
Prassi collegate
- Studio n. 214-2018/C, Mutuo fondiario e rinnovazione dell’ipoteca oltre il ventennio
- Quesito n. 145-2011/C, Sull’efficacia della rinnovazione eseguita irritualmente nell’ipotesi di cui all’art. 2851 cc