Estinzione del contratto (cessio bonorum)



Il codice civile non contiene una norma appositamente dedicata all'estinzione del contratto di cessione dei beni ai creditori ad eccezione delle ipotesi specifiche attinenti al recesso del debitore (art. 1985 cod.civ. ) ed all' annullamento ed alla risoluzione di cui all'art. 1986 cod.civ. .

Prescindendo dal riferimento a cause di estinzione generali (quali il mutuo dissenso, la scadenza del termine convenzionalmente apposto, il realizzarsi dell'evento dedotto sotto condizione risolutiva), la cessio bonorum si estingue naturalmente una volta che, realizzate le attività del debitore, ripartite le liquidità così ricavate tra i creditori, essa abbia esaurito la propria funzione.

La cessione potrebbe anche perdere ogni ragione d'essere in conseguenza dell'intrapresa di azioni esecutive da parte di creditori che non rivestissero la qualità di parti del contratto. Poichè infatti, ai sensi del II° comma dell'art. 1980 cod.civ. , la legge mantiene integra la possibilità per essi di agire esecutivamente su tutti i beni del debitore, è evidente che il pignoramento di ogni cespite di proprietà del debitore priverebbe di qualsiasi senso la cessio bonorum nota1.

Disputata è l'efficacia della morte dei soggetti creditori. Quanti ritengono che il contratto sia qualificato dal rilievo dell'intuitus personae propendono per la tesi dell'estinzione del contratto nota2.

Note

nota1

Per questo stesso motivo il sopravvenuto fallimento del debitore costituirebbe causa di estinzione della cessione, non già in applicazione del'art.78  l.fall. bensì in conformità a quanto disposto dall'art.44  l.fall.: il fallimento, infatti, travolge tutti i mezzi di soddisfacimento dell'interesse dei creditori che non siano stati esauriti prima della sentenza dichiarativa dello stesso (Ghidini, Note sulle obbligazioni delle parti nel contratto di cessione dei beni ai creditori, in Temi, 1952, p.263 e ss. e Castana, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc.giur.Treccani, vol.VI, 1988, p.18).
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nota2

Di questa opinione Iudica, voce Cessione dei beni ai creditori,  in Dig.disc.priv., vol.IV, Torino, 1988, p.282.
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Bibliografia

  • CASTANA, Cessione dei beni ai creditori, Enc.giur. Treccani, VI, 1988
  • GHIDINI, Note sulle obbligazioni delle parti nel contratto di cessione dei beni ai creditori, Temi, 1952
  • IUDICA, Cessione dei beni ai creditori, Dig.disc.priv., II, 1988

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