La cessio bonorum (art.
1977 cod.civ.) può essere considerata un
contratto consensuale. L'opinione secondo la quale si tratterebbe di un
contratto reale, per il cui perfezionamento sarebbe dunque indispensabile la consegna del bene, non può essere accolta
nota1 .
Neppure sotto il profilo degli effetti che sortisce in esito al perfezionamento che si raggiunge per effetto della prestazione del consenso tra le parti la cessione dei beni ai creditori può dirsi produttiva di effetti traslativi reali. Essa infatti legittima i creditori a disporre dei beni del debitore senza che, tuttavia, tali beni vengano trasferiti nel loro patrimonio. La cessio bonorum deve pertanto esssere considerata
un contratto ad effetti obbligatori nota2. Si rifletta, a conferma di quanto detto, circa il modo di disporre dell'art.
1980 cod.civ., ai sensi del quale "il debitore non può disporre dei beni ceduti". In tanto si palesa necessario fare questa precisazione, in quanto i beni sono rimasti in capo al debitore. Essi sono semplicemente contrassegnati da un vincolo di indisponibilità che sorge per effetto della convenuta cessione.
La cessio bonorum infine può essere qualificata come
un contratto a prestazioni corrispettive: da un lato il debitore consente che i suoi creditori alienino i suoi beni per soddisfarsi sul ricavato, dall'altro questi ultimi non possono procedere esecutivamente aggredendo nè i beni che sono oggetto della cessione nè quelli che fossero stati eventualmente esclusi ai sensi dell'art.
1980 cod.civ. (ma non quando fossero stati nascosti dal debitore)
nota3 .
Note
nota1
La qualificazione in chiave di contratto reale non trova alcun appiglio normativo nella concreta disciplina approntata dal codice civile ed è fondata sulla considerazione dell'aspetto causale della cessione dei beni ai creditori come analogo a quello che presiede alla datio in solutum: cfr. Candian, Sulla cessione dei beni ai creditori, in Dir. Fall. 1943, I, p.22. Prevalente è la considerazione che si tratti di un contratto consensuale ad effetti obbligatori, di durata e a titolo oneroso (all'obbligazione dei cessionari di liquidare i beni del cedente fa riscontro la destinazione di tali beni al soddisfacimento del credito: Spinelli, Le cessioni liquidative, vol.II, Napoli, 1962, p.296).
top1nota2
Moretti, La cessione dei beni ai creditori, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1968, p.501.
top2nota3
Analoghe considerazioni sono espresse tra gli interpreti: cfr. De Martini, La cessio bonorum nel concordato preventivo, in Riv.dir. comm., II, 1959, p.94; Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947, p.344; Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir. civ.it., dir. da Vassalli, vol.IX, Torino, 1957, p.58.
top3 Bibliografia
- CANDIAN, Sulla cessione dei beni ai creditori, Dir. fallimentare, I, 1943
- DE MARTINI, La cessio bonorum nel concordato preventivo, Riv.dir.comm., II, 1959
- MORETTI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. da Bigiavi, 1968
- SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947
- SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957
- SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, I, 1959