Le parti (cessione dei beni ai creditori)



Le parti della cessio bonorum sono il debitorenota1 e tutti od alcuni dei creditori. Secondo un isolato precedente giurisprudenziale la cessione potrebbe essere validamente stipulata anche da un solo creditore (App. Firenze 11/11/ 1974 ) nota2.

Quanto al debitore, può trattarsi sia di una persona fisica sia di una persona giuridica (ovvero di qualsiasi altra entità dotata di soggettività). La possibilità che il debitore sia un imprenditore (commerciale) non va scartata a priori: è chiaro che il debitore in difficoltà non dovrà trovarsi in stato di insolvenza. In questa ipotesi infatti non si potrebbe sfuggire alla regola della par condicio creditorum ed alla conseguente applicazione degli istituti fallimentarinota3 .

Interessante, quanto alla struttura soggettiva della cessio bonorum, è il tenore letterale dell'art. 1981 cod.civ., nel quale si fa riferimento alla possibilità che i creditori possano anche "aderire" al contratto. Questa espressione, in contrapposizione al precedente utilizzo della locuzione "I creditori che hanno concluso il contratto...", palesa che la cessio bonorum può perfezionarsi anche secondo il modulo di cui all'art. 1332 cod.civ. (contratto per adesione )nota4. Le stesse conclusioni si traggono dalla lettura dell'art. 1985 cod.civ., ai sensi del quale si può distinguere tra   "coloro con i quali (il debitore) ha contrattato" e "quanti hanno aderito alla cessione".

Questo esito interpretativo non è pacifico: si osserva infatti da un lato che il tenore delle riferite disposizioni è equivoco, dall'altro che la cessione si caratterizzerebbe per l'essenzialità dell' intuitus personae, stante la natura fiduciaria dell'incarico. Sotto il primo profilo le precitate disposizioni ben potrebbero riferirsi all'espressione del preventivo consenso da parte del debitore dell'ingresso nel contratto di altri creditorinota5 . Occorre tuttavia rilevare che il debitore ben conosce la persona dei propri creditori, onde non potrebbe certo dolersi dell'ingresso nel contratto di soggetti a lui non graditi. D'altronde egli potrebbe pur sempre evitare questo risultato provvedendo al pagamento.

Note

nota1

Debitore deve essere considerato chiunque sia gravato da un debito, da qualsiasi causale derivante. Tale dunque il condebitore solidale (anche a titolo di fidejussione), il soggetto civilmente responsabile, l'avallante.
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nota2

L'opinione del tutto prevalente è nel senso che la cessio bonorum sia un contratto bilaterale (giacché sono presenti due opposti centri di interesse; cfr.;Sotgia, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.IX, Torino, 1957, p.144). Difficile appare la costruzione della figura in chiave di contratto con obbligazioni a carico del debitore soltanto, ciò che comporterebbe, in particolare, la possibilità del perfezionamento di essa per il tramite dello schema di cui all'art. 1333 cod.civ. (proposta cui seguirebbe il mancato rifiuto) (in questo senso Candian, Sulla cessione dei beni ai creditori, in Diritto fall., I, 1943, p.194). In particolare il o i creditori sarebbero pur sempre gravati dagli obblighi propri del mandatario; primo tra tutti quello di attivarsi diligentemente (art. 1710 cod.civ.). L'osservazione secondo la quale l'unico soggetto obbligato sarebbe il debitore (il quale sarebbe tenuto ad estinguere il debito) non fa venir meno il fatto che i creditori debbano porre in essere una serie di atti ed impiegare tempo e risorse che, per la via ordinaria, sarebbero loro risparmiati.
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nota3

Laddove l'imprenditore commerciale si trovi in stato di insolvenza la cessione potrà avvenire solo nelle forme del concordato preventivo (Bonsignori, Del concordato preventivo, in Comm.L.fallimentare, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1979, p.529) ovvero in quelle del concordato stragiudiziale (Iudica, voce Cessione dei beni ai creditori, in Dig. disc.priv., vol.IV, 1988, p.281).
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nota4

Così Salvi, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947, p.293; Spinelli, Le cessioni liquidative, vol.I, Napoli, 1959, p.507; Viglino, Note in tema di cessione dei beni ai creditori, in Riv.del notar.,1952, p.333; Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.549, per i quali si tratterebbe di un contratto "aperto".
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nota5

Di questa opinione Miccio, voce Cessione dei beni ai creditori, in Enc.dir., vol.VI, 1960, p.75 e Ghidini, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956, p.60 per i quali il contratto di cessione dei beni ai creditori potrebbe impegnare solo i creditori graditi al debitore.
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Bibliografia

  • BONSIGNORI, Del concordato preventivo, Bologna - Roma, Comm.legge fall. a cura Scialoja e Branca, 1979
  • CANDIAN, Sulla cessione dei beni ai creditori, Dir. fallimentare, I, 1943
  • GHIDINI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1956
  • IUDICA, Cessione dei beni ai creditori, Dig.disc.priv., II, 1988
  • MICCIO, Cessione dei beni ai creditori, Enc. dir., VI, 1960
  • SALVI, La cessione dei beni ai creditori, Milano, 1947
  • SOTGIA, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, IX, 1957
  • SPINELLI, Le cessioni liquidative, Napoli, I, 1959
  • VIGLINO, Note in cessione dei beni ai creditori, Riv. del notar., 1952

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