Codice Civile art. 1980


EFFETTI DELLA CESSIONE
1. Il debitore non può disporre dei beni ceduti.
2. I creditori anteriori alla cessione che non vi hanno partecipato possono agire esecutivamente anche su tali beni.
3. I creditori cessionari, se la cessione ha avuto per oggetto solo alcune attività del debitore, non possono agire esecutivamente sulle altre attività prima di aver liquidato quelle cedute.

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