Codice Civile art. 1986


ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La cessione può essere annullata se il debitore, avendo dichiarato di cedere tutti i suoi beni, ha dissimulato parte notevole di essi, ovvero se ha occultato passività o ha simulato passività inesistenti.
2. La cessione può essere risoluta per inadempimento secondo le regole generali.

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