Oggetto della cessione dei beni ai creditori



L'art. 1977 cod.civ., con riferimento all'oggetto della cessione dei beni ai creditori, fa menzione di "tutte o alcune.. attività". Con la locuzione "attività" si fa riferimento a qualsiasi cespite attivo che possa essere rinvenuto nel patrimonio del debitore. Si può trattare non soltanto di beni mobili ed immobili, bensì anche di diritti di credito (cfr. l'art. 1978 cod.civ., che espressamente fa ad essi riferimento "Se tra i beni ceduti esistono crediti..."), partecipazioni societarie, universalità, aziende, quote di diritti ricadenti in comunione con altri soggetti etc.nota1.

Come manifestato dall'alternativa "tutte o alcune" la cessione può essere totale, comprendendo tutti i beni e le attività del debitore, oppure può riguardare soltanto una parte degli elementi attivi del patrimonio di costui (cessione parziale). Ciò a differenza di quanto è dato di poter rilevare in tema di concordato preventivo, figura che prevede solo l'integrale cessione dei beni del debitorenota2 .

Svolte queste premesse, è opportuno specificare le problematiche proprie del tipo contrattuale in esame in riferimento ai requisiti generali previsti dalla legge in materia di oggetto del contratto (artt. 1346 , 1347 , 1348 cod.civ.). In ogni caso (sia che la cessione abbia una portata complessiva, sia che debba essere considerata soltanto parziale) occorrerà che siano indicati tutti i singoli cespiti che vi ricadono. Ciò non soltanto per soddisfare generali esigenze di determinatezza dell'oggetto del contratto, ma anche in riferimento alle peculiarità dell'istituto. Occorre infatti tener conto che l'alternativa tra cessione integrale e cessione parziale si deve confrontare con il modo di disporre dell'art. 1986 cod.civ.. La norma prevede l'annullabilità della cessione, tra l'altro, nell'ipotesi in cui il debitore, trattandosi di cessione totale, abbia dissimulato una parte notevole dei propri beni. Da ciò emerge l'indispensabilità che sia precisato nella cessione:

a) se essa sia integrale o parziale,

b) quali siano i singoli elementi attivi compresi.

Cosa dire della possibilità che la cessione abbia ad oggetto anche beni futuri? V'è chi propende per una risposta positivanota3 , sulla scorta della generale applicabilità del canone di cui all'art. 1348 cod.civ.. In effetti non si è mancato di far rilevare che è la stessa funzione liquidatoria  della cessione dei beni ai creditori che impedisce l'assunzione di attività futurenota4 . I creditori desiderano infatti definire una volta per tutte i conti in sospeso con il debitore e questo risultato sarebbe sicuramente inattingibile qualora la cessione avesse ad oggetto beni futuri, come tali ancora non esistenti nel patrimonio del debitore.

Note

nota1

Si disputa se possa essere validamente oggetto della cessione il diritto patrimoniale d'autore. La tesi favorevole (Moretti, La cessione dei beni ai creditori, in Giur.sist.civ. e comm., dir. da Bigiavi, Torino, 1968, p.505) fa leva sul modo di disporre dell'art. 11 della L. 633/ 1941 . La disposizione vieta il pegno, il pignoramento e il sequestro del diritto soltanto fino a quando i profitti dell'utilizzazione spettano personalmente all'autore. In senso contrario (Vassalli, La cessione dei beni ai creditori, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XIII, Torino, 1985, p.412) si rileva che la norma avrebbe una portata eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva.
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nota2

Così Francario, in Comm.cod.civ., dir. da Cendon, vol.IV, Torino, 1999, p.1822.
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nota3

Moretti, cit., p.505.
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nota4

Cfr. Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Napoli, 1998, p.669.
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Bibliografia

  • FRANCARIO, Padova, Comm.Cod.civ. dir. da Cendon, IV, 1999
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • MORETTI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. da Bigiavi, 1968
  • VASSALLI, La cessione dei beni ai creditori, Torino, Trattato Rescigno, XIII, 1985

Prassi collegate

  • Quesito n. 79-2013/I, Trasferimento dei beni all’assuntore nel concordato fallimentare e capacità del debitore

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