Cass. Civ., sez. III, n. 18149/2003. Applicabilità dell'art.1182, terzo comma, del c.c.alla cessione del credito

La disciplina dell'articolo 1182, terzo comma, del Cc è applicabile anche alla cessione del credito, con la conse­guenza che il debitore ceduto, se preavvisato del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

Commento

La pronunzia viene ad integrare aspetti afferenti al tema dell'efficacia della cessione del credito relativamente al debitore ceduto, precisando il contenuto della condotta alla quale il medesimo è obbligato.

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