Cass. Civ., sez. III, n. 18149/2003. Applicabilità dell'art.1182, terzo comma, del c.c.alla cessione del credito
La disciplina dell'articolo 1182, terzo comma, del Cc è applicabile anche alla cessione del credito, con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvisato del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.