Cass. Civ., sez. I, n. 26664/2007. Sugli obblighi di informazione del debitore ceduto nella cessione di credito futuro.

In tema di cessione di credito nascente da un contratto di appalto, l'accettazione della cessione da parte del debitore è dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito. Né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore stesso sulla natura del credito ceduto, atteso che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo creditore, o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c. c., è imposto al debitore solo nell'adempimento della prestazione (nella specie il corrispettivo dell'appalto), mentre non può essere esteso sino ad includere l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere.

Commento

(di Daniele Minussi) Requisito ai fini del perfezionamento della cessione del credito è unicamente il raggiungimento del consenso tra cedente e cessionario. La notificazione al debitore ceduto è semplicemente prescritta per evitare che costui possa validamente pagare nelle mani del cedente. Ciò premesso l'accettazione da parte del debitore ceduto non possiede certo natura negoziale, dovendo essere qualificata come mera dichiarazione di scienza.

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