Cass. civile, sez. III del 2003 numero 18149 (27/11/2003)


La disciplina dell'articolo 1182, terzo comma, del Cc è applicabile anche alla cessione del credito con la conseguenza che il debitore ceduto, se preavvisato del luogo di pagamento e purché non ne derivi un eccessivo aggravio per lui, deve adempiere al domicilio del cessionario, ancorché diverso da quello del cedente.

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