Cessione del credito, notifica al debitore ceduto ex art. 1264 cod.civ. ed accettazione della cessione da parte di costui. Riconoscimento del debito o dichiarazione di mera scienza? (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3184 del 18 febbraio 2016)

Nella cessione di credito la notifica prevista dall'art. 1264 c.c. ha la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente piuttosto che al cessionario e non vale ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito. Il debitore ceduto anche se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione, gravando sul cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito. L'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è una dichiarazione di scienza priva di contenuto negoziale che non vale come ricognizione tacita di debito.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il debitore ceduto rimane estraneo alla cessione: nè la sua inerzia può costituire conferma dell'esistenza del credito, nè l'accettazione della cessione può valere come ricognizione implicita del relativo diritto. In tal senso l' "accettazione" può valere come mera dichiarazione di scienza, del tutto priva di effetti negoziale. Il valore della stessa consiste semplicemente nella presa d'atto dell'intervenuta cessione e della conseguente opponibilità della cessione al debitore medesimo che non potrebbe in buona fede adempiere nelle mani del cedente con effetti solutori. Cfr., in senso conforme, Cass. civile, sez. I 2007/26664).

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