Cass. civile, sez. III del 2008 numero 2665 (05/02/2008)


L'art. 69 del R.D.n. 2440/1923, in tema di cessioni relative a somme dovute dallo Stato, non richiede per l'adesione dell'amministrazione, l'adozione di forme particolari, essendo sufficiente che all'amministrazione interessata sia data notizia della cessione in forma idonea a consentirle di disporre le opportune variazioni negli ordini di pagamento. L'adesione dell'amministrazione debitrice è invece richiesta dal successivo art. 70, il cui III comma prescrive che "per le somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture e appalti, devono essere osservate le disposizioni della l.n. 2248/1865, art. 9, allegato E" a norma del quale "sul prezzo dei contratti in corso non potrà convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata". La necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata (la cui mancanza comporta l'inefficacia provvisoria della cessione) sussiste solo sino a quando il contratto è "in corso" e cessa quando questo presupposto viene meno in conseguenza dell'esaurirsi del rapporto contrattuale. Una tale soluzione trova il suo fondamento nella ratio della norma, rivolta sia alla conservazione del credito nel patrimonio del soggetto che ha un contratto in corso con l'amministrazione; sia a garantire la regolare esecuzione del rapporto stesso, garantendo che durante il suo svolgimento non vengano meno alla parte i necessari mezzi finanziari. Nel caso, invece in cui il contratto (di durata) abbia esaurito i suoi effetti perché la prestazione della parte privata sia stata correttamente e integralmente eseguita, non è più invocabile la disciplina speciale del l'art. 70 del R.D. n. 2440/1923 e torna ad applicarsi quella generale del ricordato art. 69 del medesimo decreto.

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