Codice Civile art. 1264


EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO
1. La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l' ha accettata o quando gli è stata notificata.
2. Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell' avvenuta cessione.

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