Codice Civile art. 1589


INCENDIO DI COSA ASSICURATA
1. Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l' indennizzo corrisposto dall' assicuratore e il danno effettivo.
2. Quando si tratta di cosa mobile stimata e l' assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall' assicuratore.
3. Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell' assicuratore.

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