Ai sensi del comma I dell'art.
1566 cod.civ.
il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto, è valido, purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo viene automaticamente a ridursi a cinque anni
nota1 .
La norma assume in considerazione unicamente la prelazione convenuta in favore del somministrante. Non si può tuttavia non ritenere che possa avvenire anche l'inverso: che cioè sia il somministrante ad obbligarsi in ordine alla preferenza da accordare al somministrando e, relativamente ad una nuova fornitura, in omaggio al principio generale della libertà contrattuale (art.
1322, comma II, cod.civ. )
nota2.
Per quanto attiene alla natura giuridica del patto di preferenza in esame, si possono reiterare considerazioni analoghe a quelle espresse, più in generale, sul
patto di prelazione, del quale costituisce una specie.
L'opinione
nota3, avanzata anche in giurisprudenza, secondo la quale si tratterebbe di un
contratto preliminare unilaterale sottoposto alla condizione sospensiva potestativa il cui evento consisterebbe nella manifestazione dell'intento del promittente di giungere alla stipulazione (Cass.Civ. Sez.III,
1445/80 ), non può invero essere accolta. Il dato caratterizzante del patto di preferenza non consiste infatti nella nascita dell'obbligo di contrattare, quanto dell'obbligo di preferire, a determinate condizioni, il promissario rispetto a tutti gli altri
nota4.
Quanto alla concreta disciplina della pattuizione in esame, l'art.
1566, comma II, cod.civ. prescrive che l'avente diritto alla somministrazione
deve comunicare al somministrante le condizioni propostegli da terzi e costui deve dichiarare, a pena di decadenza nel termine stabilito o, in difetto, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende avvalersi del diritto assicuratogli dal patto.
E' implicito, pur nel silenzio della norma in esame, che la prelazione ordinariamente operi a parità di condizioni. Lo stipulando contratto deve conseguentemente essere descritto negli stessi termini (prezzo, durata, etc.) rispetto a quelli dell'accordo che sarebbe proposto ai terzi. Possibile è, tuttavia, che il patto di preferenza preveda anche diversamente (per lo più nel senso che la prelazione accordata lo sia anche considerando un certo scarto a vantaggio di una delle parti, vale a dire di quella a favore della quale è stato concluso il patto).
Così descritta la fattispecie in considerazione, essa viene qualificata, secondo l'opinione prevalente
nota5 , nell'ambito della
disciplina della concorrenza , con speciale riferimento alla figura di cui all'art.
2596 cod.civ.. La norma evocata prevede che il patto limitativo della concorrenza debba essere provato per iscritto e che sia valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività. Analoghe caratteristiche (formalismo ad probationem, limitazione ad uno specifico ambito locale) dovrebbero connotare il patto di preferenza qui in esame
nota6 .
Note
nota1
Si evince dalla Relazione ministeriale al Codice Civile che tale limite cronologico sia ispirato alla tutela della libertà contrattuale del promittente, data la preoccupazione che il vincolo di prelazione possa per lui costituire "un legame intollerabilmente esorbitante".
top1nota2
Così Capozzi, Dei singoli contratti, vol. I, Milano, 1988, p. 282; Cagnasso, La somministrazione, in Trattato di dir.priv., dir. da Rescigno, vol.XI, Torino, 1984, p. 416; Corrado, La somministrazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1963, p. 265.
top2nota3
Rubino, La compravendita, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p. 63; Messineo, Il contratto in genere, t. I, Milano, 1968, p. 497.
top3nota4
In tal senso Santoro-Passarelli, Struttura e funzione della prelazione convenzionale, in Riv.trim.dir. e proc.civ., 1981, p. 703 e ss.; Bonilini, La prelazione volontaria, Milano, 1984, p. 124; Scognamiglio, Dei contratti in genere, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 157, i quali ritengono trattarsi di un contratto sui generis avente a oggetto solo l'obbligo di preferire il prelazionario.
top4nota5
Pellegrini, Sulla durata del patto di prelazione, in Rivista arbitrato, 1994, p. 583; Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p. 229; Campobasso, Diritto commerciale, vol. III, Torino, 1997, p. 32.
top5nota6
Così Peccenini, in Comm.cod.civ., a cura di Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 1068 e ss.; Cottino, Del contratto estimatorio. Della somministrazione, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p.180 e Cagnasso, cit., p.417. In quanto il patto comporta una restrizione alla libertà contrattuale si ritiene altresì che la clausola sia da annoverarsi tra quelle vessatorie e sia perciò soggetta alla particolare disciplina prevista dall'
art.1341 cod.civ. (Giannattasio, La permuta. Il contratto estimatorio. La somministrazione, in Tratt.dir.civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1974, p. 282).
top6 Bibliografia
- BONILINI, La prelazione volontaria, Milano, 1984
- CAGNASSO, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Rescigno, XI, 1984
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963
- GIANNATTASIO, La permuta, il contratto estimatorio e la somministrazione, Milano, Tratt.dir.civ.e comm.Cicu Messineo, 1974
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Trattato Cicu e Messineo, 1968
- PECCENINI, Torino, Comm.cod.civ. dir. Cendon, IV, 1999
- PELLEGRINI, Sulla durata del patto di prelazione, Riv. arbitrato, 1994
- RUBINO, La compravendita, Milano, 1962
- SANTORO PASSERELLI, Struttura e funzione della prelazione convenzionale, Riv.trim.dir.e proc.civ., 1981
- SCOGNAMIGLIO, Dei contratti in generale. Disposizioni preliminari, Dei requisiti del contratto (Artt. 1321-1352), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1970