Codice Civile art. 1578


VIZI DELLA COSA LOCATA
1. Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l' idoneità all' uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
2. Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.

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