Codice Civile art. 1592


MIGLIORAMENTI
1. Salvo disposizioni particolari della legge o degli usi, il conduttore non ha diritto a indennità per i miglioramenti apportati alla cosa locata. Se però vi è stato il consenso del locatore, questi è tenuto a pagare un' indennità corrispondente alla minor somma tra l' importo della spesa e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna.
2. Anche nel caso in cui il conduttore non ha diritto a indennità, il valore dei miglioramenti può compensare i deterioramenti che si sono verificati senza colpa grave del conduttore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1592"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti