Cass. civile, sez. Lavoro del 1997 numero 12668 (15/12/1997)


La provvigione spetta all'agente sugli affari che abbiano avuto regolare esecuzione, dovendosi intendere per regolare esecuzione non l'esatto adempimento secondo i patti contrattuali, bensì il risultato economico utile conseguito, così che la provvigione è dovuta anche in caso di esecuzione non "ortodossa" o di esecuzione parziale, sia pure, in quest'ultimo caso, solo in proporzione alla parte dell'affare che sia andata a buon fine.

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