Cass. civile, sez. Lavoro del 1995 numero 4741 (28/04/1995)


L'erogazione a titolo di concorso spese prevista, ex art. 5 dell'A.E.C. 20 giugno 1956, reso efficace "erga omnes" con D.pr n. 145 del 1961, a favore dell'agente con riguardo ai contratti stornati e cioè accettati, ma non eseguiti dal preponente, differisce dalla provvigione, che spetta all'agente in relazione agli affari andati a buon fine ed a quelli non eseguiti per cause imputabili al preponente, atteso che essa, pur trovando causa nella mancata esecuzione degli affari da parte del preponente, ha carattere indennitario e presuppone che l'agente non abbia maturato il diritto alle provvigioni per quegli affari. Ne consegue che la domanda relativa al suddetto concorso spese deve considerarsi nuova e quindi preclusa in appello, ai sensi dell'art. 437 cod. proc. civ., rispetto alla domanda relativa alle provvigioni proposta in primo grado.

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