Cass. civile, sez. Unite del 2013 numero 27986 (16/12/2013)




La disposizione, di cui all'art. 2751 bis, numero 3), c.c., inserito dall'art. 2 della legge n. 426/1975 (Modificazioni al codice civile e alla legge n. 153/1969, in materia di privilegi) - secondo la quale «Hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti: le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto medesimo» -, deve essere interpretata, in conformità con l'art. 3 della Cost. ed in sintonia con la ratio dello stesso art. 2751 bis c.c., nel senso che il privilegio dei crediti ivi previsto non assiste i crediti per provvigioni spettanti alla società di capitali che eserciti l'attività di agente.

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