Cass. civile, sez. I del 1979 numero 4644 (10/08/1979)


Qualora una società, costituita in forma diversa dalla società semplice, abbia come oggetto, secondo le scelte effettuate dai soci con il patto sociale, un' attività che rientri fra quelle integranti l' impresa commerciale, alla società medesima deve necessariamente riconoscersi la qualità di imprenditore a prescindere da ogni indagine sul concreto esercizio di quell' attività,tenuto conto che la possibilita di ravvisare una "societa senza impresa", in ipotesi di società costituita nelle forme di cui agli artt 2291 e seguenti cod. civ., resta limitata ai casi in cui l' oggetto sociale non esuli dalla mera comunione di godimento, o, comunque, non configuri attività economica di natura imprenditoriale. Tale principio non soffre deroga nei rapporti con l' amministrazione finanziaria, si che, con riguardo ad una società in nome collettivo, la quale sia stata costituita per dare in locazione a terzi gli appartamenti di uno stabile, curandone l' amministrazione e dividendone gli utili fra i soci, e, quindi, per esercitare un' attività rientrante fra quelle imprenditoriali, deve ritenersi che la plusvalenza, derivante dalla vendita del terreno su cui sorge detto stabile, previa demolizione del medesimo, integri reddito di impresa, realizzato con beni relativi all' impresa, e, come tale, sia assoggettata ad imposta di ricchezza mobile, ai sensi e sotto il vigore dell' art. 100 del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, mentre resta irrilevante la circostanza che la predetta attività economica sia stata o meno in concreto esercitata in forma imprenditoriale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1979 numero 4644 (10/08/1979)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti