Cass. civile, sez. Lavoro del 1984 numero 1251 (21/02/1984)


Nel caso di comunione incidentale di azienda, ove il godimento di questa si realizzi mediante il diretto sfruttamento della medesima da parte di uno o più partecipanti alla comunione, è configurabile l' esercizio di un' impresa individuale o collettiva (nella forma della società regolare oppure della società irregolare o di fatto), non ostandovi l' art. 2248 cod. civ. (che assoggetta alle norme degli artt. 1100 e seguenti dello stesso codice la comunione costituita o mantenuta al solo scopo di godimento). Pertanto, nel caso in cui l' erede con beneficio d' inventario ed il coniuge usufruttuario ex lege (art.. 581, vecchio testo, cod. civ.) esercitino, congiuntamente ed in via di fatto, lo sfruttamento diretto dell' azienda già appartenuta al de cuius, è esclusa la configurabilità di una mera amministrazione di beni ereditari in regime di comunione incidentale di godimento e si è, invece, in presenza dell' esercizio di attività imprenditoriale da parte di una società di fatto, con l' ulteriore conseguenza che, in ordine alla responsabilità per i debiti contratti nell' esercizio di tale attività, restano prive di rilievo la qualità successoria delle persone anzidette e le correlative limitazioni di responsabilità.

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