Cass. civile, sez. I del 1993 numero 4053 (03/04/1993)


L' acquisto da parte di un terzo di una quota ideale dell' azienda, già gestita, a scopo di profitto, dall' originario imprenditore individuale, determina fra le parti, in difetto di espressa pattuizione contraria, l' insorgere non già della comunione di godimento di cui l' art. 2248 cod. civ. - la quale non è configurabile nel caso in cui l' oggetto di comune utilizzazione sia costituito non dai vari beni che costituiscono l' azienda, ma da questa stessa, secondo la sua strumentale destinazione all' esercizio dell' impresa -, bensì di una società di fatto, col corollario che la successiva alienazione della quota è suscettibile di dimostrazione anche attraverso la prova testimoniale, in applicazione delle norme che disciplinano la società irregolare e con esclusione dell' applicabilità dell' art. 2556 cod. civ. che impone la prova scritta per il trasferimento della proprietà o del godimento dell' azienda.

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