Cass. civile, sez. I del 1979 numero 4558 (06/08/1979)


Il criterio di discriminazione fra comunione e società di godimento consiste non tanto (o non soltanto) nello scopo di guadagno - che può sussistere anche nella prima, senza che ciò comporti necessariamente il suo inquadramento nello schema societario - quanto nella presenza dell' impresa, nel senso che si ha comunione quando l' attività dei comproprietari si esaurisca nel godimento dei beni, cioè sia svolta in funzione di questi, mentre si configura la società se lo scopo lucrativo sia perseguito attraverso un' attività imprenditrice, che si sostituisca o si affianchi al mero godimento, ed in funzione della quale vengano adoperati in tutto o in parte i beni comuni, che vanno perciò a costituire il fondo comune dello organismo sociale. La trasformazione della comunione in società, ovvero la costituzione di questa accanto alla prima, possono risultare, oltre che da atto formale, anche attraverso il comportamento che, in concreto, i comproprietari assumono, svolgendo di fatto attività d' impresa e utilizzando all' uopo i beni comuni.

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