Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 11


Il centro regionale o interregionale di riferimento è costituito
con provvedimento della regione o delle regioni interessate sulla
base della convenzione tra gli enti indicati all'articolo 13 della
legge 2 dicembre 1975, n. 644.
Il centro è gestito da un comitato composto dai rappresentanti
degli enti convenzionati scelti fra i sanitari che svolgono la
propria attività nel campo del trapianto d'organo, integrato da un
direttore sanitario e da un funzionario amministrativo ospedalieri
designati dalle regioni interessate.

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