Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 2


Il collegio medico previsto dall'art. 3 della legge 2 dicembre
1975, n. 644, e composto da:
1) un medico chirurgo designato dalla direzione sanitaria;
2) un esperto in cardiologia scelto dalla stessa direzione fra i
sanitari muniti di specializzazione in cardiologia ovvero fra i
sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla
divisione o servizio di cardiologia;
3) un esperto in elettroencefalografia scelto dalla stessa
direzione fra i sanitari muniti della specializzazione in neurologia
ovvero fra i sanitari di ruolo, ospedalieri o universitari,
appartenenti alla divisione o servizio di neurologia.
Del collegio medico previsto dall'art. 5 della legge predetta
possono essere chiamati a far parte i seguenti sanitari:
a) in qualità di medico legale i sanitari di ruolo, ospedalieri o
universitari, appartenenti agli istituti o servizi di medicina legale
o, in loro sostituzione, i sanitari muniti della relativa
specializzazione dipendenti dai predetti enti o istituti;
b) in qualità di anestesista-rianimatore i sanitari anestesisti
di ruolo, ospedalieri o universitari, appartenenti alla divisione o
servizio di anestesia e rianimazione muniti della relativa
specializzazione;
c) in qualità di neurologo i sanitari di ruolo, ospedalieri o
universitari, appartenenti alla divisione, servizio o istituto di
neurologia, con esperienza documentabile in elettroencefalografia di
almeno tre anni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti