Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 12


Il centro regionale e interregionale di riferimento ha le seguenti
funzioni:
a) cura la compilazione e l'aggiornamento dell'elenco dei
soggetti in attesa di trapianto, corredato dei relativi dati clinici
ed immunologici necessari per definire l'esistenza delle condizioni
cliniche di idoneità al trapianto e di compatibilità genetica con
l'eventuale donatore, e con l'indicazione dell'ente disponibile per
l'eventuale trapianto;
b) riceve, dagli enti autorizzati al prelievo, le segnalazioni di
organi o parti disponibili per il trapianto, corredate dei dati di
istocompatibilità relativi;
c) individua i soggetti più idonei sulla base dei dati
immunologici contenuti nel proprio archivio e con quelli in possesso
degli altri centri di riferimento esistenti sul territorio nazionale,
effettuando, se necessario, le prove crociate di compatibilità
tissutale; e quindi sulla base dei dati clinici in possesso compila
una lista di priorità che comunica agli enti interessati al trapianto
per una ulteriore verifica della sussistenza delle condizioni
cliniche di idoneità al trapianto stesso;
d) sulla base degli accertamenti previsti al precedente punto c),
effettua la scelta del soggetto ricevente più idoneo: a parità di
condizioni di idoneità, la scelta dovrà cadere sui soggetti in attesa
di trapianto, residenti nel territorio regionale o interregionale;
e) comunica tempestivamente la scelta effettuata, congiuntamente
alle sue motivazioni, all'ente autorizzato al prelievo, all'ente
autorizzato al trapianto, agli altri centri di riferimento regionali
o interregionali, al centro nazionale di riferimento;
f) esegue direttamente i tests immunologici eventualmente
necessari per definire la compatibilità tra soggetto donante e
soggetto ricevente;
g) produce e provvede allo scambio dei reagenti biologici
necessari alla tipizzazione tissutale, nonché riceve e conserva
quelli eventualmente distribuiti dal centro nazionale di riferimento;
h) conserva campioni biologici relativi a tutti i soggetti in
attesa di trapianto, compresi negli elenchi dei vari centri regionali
o interregionali, necessari ad effettuare le ricerche sistematiche di
anticorpi e le prove crociate di compatibilità tissutale.
Il centro per l'espletamento delle suddette funzioni può avvalersi
delle strutture e competenze degli enti convenzionati secondo le
modalità ed i programmi periodicamente definiti dal comitato di
gestione di cui al precedente art. 11.
Il centro regionale ha sede preferibilmente presso un ente
ospedaliero regionale e dovrà garantire lo stretto collegamento
scientifico e operativo con il centro nazionale di riferimento nonché
con gli altri centri regionali per realizzare lo scambio sia di
esperienze e metodologie, che dei sieri ed altri reagenti
potenzialmente utilizzabili come standards, reperiti in sede
regionale.
La convenzione di cui all'art. 13 della legge 2 dicembre 1975, n.
644, dovrà prevedere la funzionalità permanente del centro nell'arco
delle 24 ore e per tutti i giorni dell'anno, con la reperibilità
costante di almeno due sanitari di cui uno con competenze nel campo
dell'immunologia e l'altro in campo clinico.

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