Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 9


La direzione sanitaria dell'ente o istituto ove è stato ricoverato
un probabile donatore comunica tempestivamente al sanitario
responsabile delle operazioni di prelievo le generalità ed il
recapito dei soggetti previsti dall'art. 6, secondo comma, della
legge 2 dicembre 1975, n. 644.
Il sanitario predetto o personalmente o a mezzo di altro componente
del gruppo preposto al prelievo è tenuto ad informare senza indugio
gli interessati sulla necessità ed utilità del prelievo avvertendo
che la mancata opposizione scritta nei termini fissati dalla legge
consente il prelievo stesso.

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