Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 3


Il responsabile della divisione o del servizio di rianimazione,
neurologia, neurochirurgia, cardio-angio-chirurgia, traumatologia e
pronto soccorso degli enti indicati nel presente decreto, in presenza
di soggetti in coma profondo per lesioni cerebrali primitive, è
tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni indicate ai punti 1)
2) e 3) dell'art. 4, primo comma, della legge 3 dicembre 1975, n.
644, ed in caso di sussistenza delle stesse è tenuto ad informare la
direzione sanitaria ai fini dell'accertamento della morte da parte
del collegio medico e degli adempimenti di cui al successivo titolo
III.
Il collegio medico nominato dalla direzione sanitaria, accertato
l'inizio della coesistenza delle condizioni indicate nell'articolo 4
della legge predetta, dispone gli accertamenti successivi avvalendosi
anche del personale appartenente alle divisioni o servizi indicati al
primo comma, ed alla fine del periodo di osservazione prescritto
esprime ad unanimità il giudizio sul momento della morte.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 3"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti