Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 6


La domanda per ottenere l'autorizzazione al prelievo, da parte
degli enti ospedalieri, degli ospedali militari, degli istituti
universitari, degli istituti a carattere scientifico previsti
dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, deve contenere:
a) l'indicazione delle parti, degli organi o gruppi di organi che
si intende prelevare;
b) la descrizione dei locali attrezzati per il prelievo in
condizioni asettiche e le modalità di conservazione in condizioni
idonee delle parti e degli organi prelevati;
c) la descrizione, con la relativa documentazione, degli
ambienti, strumenti e personale del laboratorio o servizio per la
ricerca dei caratteri immunogenetici del donatore, del quale si
dispone in via diretta o mediante convenzione con analoghi laboratori
o servizi di istituti universitari o enti ospedalieri;
d) l'elenco dei sanitari cui verrà affidata l'esecuzione diretta
del prelievo e la documentazione relativa alla loro specifica
competenza nel campo chirurgico; tali sanitari possono essere sia
dipendenti dell'ente o casa di cura, sia comunque da essi incaricati,
se necessario, previa convenzione con l'ente o casa di cura di
appartenenza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 6"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti