Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 16


L'autorizzazione all'importazione è rilasciata quando a cura del
vettore vengono apposti esternamente all'involucro contenente la
parte di cadavere, le seguenti indicazioni:
a) l'ente o l'istituto estero mittente;
b) l'ente o l'istituto nazionale destinatario;
c) la parte di cadavere oggetto dell'importazione.
Il Ministro per la sanità, o per sua delega il sanitario preposto
agli uffici sanitari di frontiera, rilascia tempestivamente
l'autorizzazione.
Il direttore sanitario dell'ente o istituto destinatario, entro 48
ore dal ricevimento della parte del cadavere, trasmette alla
competente autorità sanitaria di frontiera una dichiarazione
attestante la corrispondenza della parte ricevuta con quanto
dichiarato dal vettore e la non sussistenza di elementi contrastanti
con le norme relative all'importazione di materiale biologico.
Copia della dichiarazione deve essere contestualmente inviata al
centro nazionale di riferimento e al centro regionale o
interregionale di riferimento competente per territorio.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Presidente Repubblica del 1977 numero 409 art. 16"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti