Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 23


Cooperative a proprietà indivisa
Le cooperative già costituite ai sensi dell'art. 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai commi precedenti sarà quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano in cooperative a proprietà individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'art. 139 del testo unico suddetto.
Il contratto di mutuo edilizio individuale deve essere stipulato entro il termine massimo di tre anni dalla data del nulla osta rilasciato dal Ministero dei lavori pubblici.
Il contratto di mutuo edilizio individuale è stipulato a favore degli assegnatari di dette cooperative ovvero a favore dei loro eredi, sempreché al momento dell'entrata in vigore delle presenti norme l'alloggio risulti in possesso di qualcuno degli eredi.
Ai fini della stipulazione del contratto di mutuo edilizio individuale, anche a favore degli eredi, i requisiti di cui agli artt. 31 e 95, lettera b), del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, devono essere riferiti alla persona dell'originario assegnatario ed al momento dell'attribuzione degli alloggi (Così modificato dall'art. 13, L. 27 aprile 1962, n. 231).

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