Decreto Presidente Repubblica del 1959 numero 2 art. 22


Capo VI
Disciplina degli alloggi dell'ex Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.

Gli alloggi costruiti dal soppresso Istituto romano cooperativo case per gl'impiegati dello Stato nonché quelli costruiti dall'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato per i soci del predetto Istituto e tuttora in assegnazione a detti soci, sono ceduti in proprietà su domanda degli aventi diritto.
Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento (Comma così sostituito dall'art. 12, L. 27 aprile 1962, n. 231).
Coloro che non presentino domanda di cessione in proprietà degli alloggi restano nel godimento degli alloggi stessi a norma dello statuto dell'Istituto romano cooperativo per le case degli impiegati dello Stato.
Rimane fermo il disposto dell'art. 4, secondo comma.
Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto del 40% nonché di un ulteriore 0,50% per ogni anno di effettiva occupazione.

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