Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 2


TITOLO II Azioni ed altri strumenti finanziari soggetti all'imposta (AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE)

1. L'imposta di cui al comma 491 si applica al trasferimento della proprietà delle azioni e degli strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato. A tal fine la residenza è determinata sulla base della sede legale. L'imposta si applica, altresì, al trasferimento della proprietà dei titoli rappresentativi, a prescindere dal luogo di residenza dell'emittente del certificato e dal luogo di conclusione del contratto.
2. Resta escluso dall'applicazione dell'imposta il trasferimento della proprietà di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), ivi incluse le azioni di società di investimento a capitale variabile.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 2"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti