Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 1


TITOLO I Disposizioni generali (DEFINIZIONI)

1. Agli effetti del presente decreto il riferimento ai commi da 491 a 500 si intende operato ai corrispondenti commi dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
2. Ai medesimi effetti si intendono per:
a) TUF: il testo unico della finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) TUIR: il testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) azioni: i titoli di partecipazione al capitale di società appartenenti ad uno dei seguenti tipi, anche se di categoria speciale e indipendentemente dall'attribuzione di determinati diritti amministrativi o patrimoniali: società per azioni, società in accomandita per azioni e società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001, e le quote di partecipazione al capitale di società cooperative e di mutue assicuratrici, a meno che l'atto costitutivo non preveda l'applicazione della disciplina delle società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2519, secondo comma, del codice civile;
d) strumenti finanziari partecipativi: gli strumenti finanziari di cui all'art. 2346, sesto comma, del codice civile, emessi da società di cui alla precedente lettera c), che attribuiscono particolari diritti patrimoniali o amministrativi dietro apporti di soci o terzi, realizzando una qualsiasi forma di partecipazione del titolare ai risultati della società o di alcuni suoi rami di attività, inclusi gli strumenti di partecipazione ad un singolo affare di cui all'art. 2447-ter, primo comma, lettera e), del medesimo codice;
e) titoli rappresentativi: i certificati di deposito azionario e gli altri certificati da chiunque emessi, rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi, di cui alla precedente lettera d), emessi da società residenti nel territorio dello Stato;
f) mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione: i mercati ed i sistemi riconosciuti ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e rilevante per lo Spazio Economico Europeo, così come individuati nell'elenco pubblicato nell'apposita sezione del sito internet dell'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (http://mifiddatabase.esma.europa.eu/) per le finalità di cui al paragrafo 2 dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Per gli Stati ai quali non si applica la citata normativa, per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione si intendono quelli regolarmente funzionanti ed autorizzati da un'Autorità pubblica nazionale e sottoposti a vigilanza pubblica, ivi inclusi quelli riconosciuti dalla Consob ai sensi dell'art. 67, comma 2, del TUF, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al citato decreto ministeriale.

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