Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 4


VALORE DELLA TRANSAZIONE

1. Il valore della transazione di cui al comma 491è determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere, calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata e relative allo stesso strumento finanziario. Al calcolo del saldo netto provvede il responsabile del versamento dell'imposta di cui all'art. 19. A tal fine il suddetto responsabile tiene conto, prioritariamente, in modo separato, degli acquisti e delle vendite effettuati sui mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, e di quelli effettuati al di fuori dei predetti mercati. La base imponibile dell'imposta è pari al numero dei titoli derivante dalla somma algebrica positiva dei saldi netti così ottenuti, moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.
2. Per prezzo di acquisto si intende:
a) in caso di acquisto a pronti, il controvalore pagato per l'acquisizione del titolo;
b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito e il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR;
c) in caso di conversione, scambio o rimborso di obbligazioni con azioni, strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o strumenti finanziari di cui al comma 492, il valore indicato nel prospetto di emissione;
d) in tutti gli altri casi, il corrispettivo contrattualmente stabilito, o in mancanza, il valore normale determinato ai sensi del comma 4, dell'art. 9, del TUIR.
3. Ai fini del calcolo dei saldi netti, non si tiene conto degli acquisti e delle vendite escluse o esenti dall'imposta di cui agli articoli 15 e 16.
4. Qualora in una medesima giornata, uno stesso soggetto effettui più transazioni tramite diversi intermediari, può essere calcolato un unico saldo netto risultante dalla somma algebrica dei saldi relativi a ciascun intermediario, a condizione che il contribuente ne faccia specifica richiesta ed individui un unico intermediario responsabile del versamento dell'imposta. Gli intermediari hanno la facoltà di non aderire alla richiesta del contribuente. Il responsabile del versamento dell'imposta di cui al primo periodo può richiedere alla società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del TUF di effettuare il calcolo unitario del saldo netto. In tal caso, la società di gestione accentrata comunica all'intermediario responsabile del versamento dell'imposta il saldo netto del soggetto tenuto al pagamento. L'efficacia dell'opzione per il calcolo unitario del saldo netto è subordinata all'adesione degli intermediari coinvolti ed alla trasmissione da parte di questi ultimi delle informazioni necessarie ai fini del calcolo.
5. In caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi denominati in valute diverse dall'euro, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio effettivamente applicato alla transazione per le operazioni aventi regolamento in euro; negli altri casi, la base imponibile è determinata con riferimento al cambio indicato nell'apposita sezione del sito internet della Banca Centrale Europea (http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html) relativo al giorno dell'acquisto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 4"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti