Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 19


VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Sono responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento di cui all'art. 18 del TUF, che intervengano nell'esecuzione delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, nonché i notai che intervengano nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni. A tali soggetti si applica l'art. 64, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Negli altri casi l'imposta è versata dal contribuente.
2. L'imposta è versata:
a) per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491, entro il giorno sedici del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà come determinato ai sensi dell'art. 3;
b) per le operazioni di cui al comma 492, entro il giorno sedici del mese successivo a quello della conclusione del contratto come determinato ai sensi dell'art. 8;
c) per le negoziazioni di cui al comma 495, entro il giorno sedici del mese successivo a quello in cui cade la data di invio dell'ordine annullato o modificato.
3. Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell'operazione non sono tenuti al versamento dell'imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l'operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all'art. 15 o di esenzione indicate all'art. 16.
4. Qualora nell'esecuzione dell'operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione. Nel caso in cui l'acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell'imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che a qualsiasi titolo intervengono nell'esecuzione dell'operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione.
5. I responsabili del versamento dell'imposta assolvono annualmente gli adempimenti dichiarativi per i trasferimenti e le operazioni di cui al comma 2, tra le quali possono essere comprese anche quelle escluse ed esenti, nei termini e con le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare ai sensi del comma 500. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalità per l'assolvimento dell'imposta e i relativi obblighi strumentali. I soggetti di cui al comma 494 possono avvalersi della Società di Gestione Accentrata di cui all'art. 80 del TUF per il versamento dell'imposta e per gli obblighi dichiarativi. A tal fine, conferiscono alla suddetta Società apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell'imposta, necessarie per il versamento e per l'adempimento dei relativi obblighi dichiarativi. I soggetti deleganti restano comunque responsabili del corretto assolvimento dell'imposta e degli obblighi strumentali. La Società di Gestione Accentrata riceve la provvista dai soggetti di cui al comma 494 e provvede al versamento dell'imposta entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data dell'operazione; il versamento relativo alle operazioni del mese di novembre è effettuato entro il giorno 19 del mese di dicembre e i soggetti deleganti sono tenuti ad inviare le informazioni di cui al quarto periodo ed a fornire la provvista entro il terzo giorno lavorativo antecedente la predetta data.
6. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione qualora l'imposta liquidata sia di importo inferiore a cinquanta euro.
7. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell'operazione, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell'art. 162 del TUIR, adempiono agli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta tramite la stabile organizzazione che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta. Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia possono nominare un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che risponde negli stessi termini e con le stesse responsabilità del soggetto non residente, per gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'imposta.
8. Negli altri casi, i predetti adempimenti, compreso quello relativo al versamento dell'imposta, devono essere adempiuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalità che saranno definite con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

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