Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 10


SOGGETTO PASSIVO

1. L'imposta è dovuta nella misura stabilita dall'art. 11 da ciascuna delle controparti delle operazioni sugli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui all'art. 7, indipendentemente dalla residenza delle stesse e dal luogo di conclusione delle operazioni.

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