Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 15


TITOLO V Disposizioni comuni (ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA)

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta di cui ai commi 491 e 492, le seguenti operazioni:
a) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492, che avvengano a seguito di successione o donazione;
b) le operazioni su obbligazioni o titoli di debito;
c) le operazioni di emissione e di annullamento degli strumenti di cui al comma 491 e dei valori mobiliari di cui al comma 492, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'emittente;
d) l'acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione di obbligazioni o dell'esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge;
e) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 nell'ambito di operazioni di finanziamento tramite titoli, a seguito di concessione o assunzione in prestito o di un'operazione di vendita con patto di riacquisto o un'operazione di acquisto con patto di rivendita, o di un'operazione di «buy-sell back» o di «sell-buy back». È altresì escluso il trasferimento di proprietà dei suddetti strumenti nell'ambito di operazioni di garanzia finanziaria derivanti da un contratto con il quale il datore di una garanzia finanziaria trasferisce la piena proprietà della garanzia finanziaria al beneficiario di quest'ultima, allo scopo di assicurare l'esecuzione delle obbligazioni finanziarie garantite, o di assisterle in altro modo, incluso la restituzione al termine della garanzia. In tali ipotesi, l'imposta si applica qualora il trasferimento della proprietà divenga definitivo, ovvero nei casi di escussione della garanzia (sia che avvenga per vendita dei titoli o per appropriazione degli stessi), compensazione della garanzia con l'obbligazione finanziaria garantita o utilizzo della garanzia per estinguere l'obbligazione finanziaria garantita o per altra ragione che comporti comunque un trasferimento definitivo della proprietà. Le garanzie costituite da titoli o strumenti finanziari partecipativi, o altri trasferimenti temporanei che non comportano trasferimento di proprietà sono del pari esclusi dall'applicazione dell'imposta;
f) il trasferimento di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse dalle società indicate nella lista di cui all'art. 17, anche qualora costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che avvengano al di fuori di mercati e sistemi multilaterali di negoziazione;
g) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società;
h) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 o il mutamento della titolarità dei contratti e dei valori mobiliari di cui al comma 492 derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all'art. 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio;
i) il trasferimento di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi emessi da società di cui all'art. 17 del presente decreto.
2. L'imposta non si applica altresì:
a) agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all'altra un titolo o uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il soggetto al quale l'intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle proprie obbligazioni;
b) agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un'autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti