Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013 art. 12


TITOLO IV Operazioni ad alta frequenza (AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE)

1. Le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle operazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, e ai valori mobiliari di cui all'art. 7 da chiunque emessi, e agli strumenti finanziari derivati di cui all'art. 7, che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più strumenti di tali finanziari, da chiunque siano emessi tali strumenti finanziari di cui al comma 491, indipendentemente dalla residenza dell'emittente. Si considerano ad alta frequenza le operazioni che presentano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono generate da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica ed alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, ad esclusione di quelli utilizzati:
1) per lo svolgimento dell'attività di market making di cui al comma 494, ultimo periodo, lettera a), a condizione che gli ordini immessi da tali algoritmi provengano da specifici desks dedicati all'attività di market making come definita all'art. 16, comma 3, lettera a);
2) esclusivamente per l'inoltro degli ordini dei clienti al fine di rispettare le regole di best execution previste dall'art. 21 della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ovvero al fine di rispettare obblighi equivalenti in tema di esecuzione alle migliori condizioni per il cliente previsti dalla normativa estera;
b) avvengono con un intervallo non superiore al mezzo secondo. Tale intervallo è calcolato come tempo intercorrente tra l'immissione di un ordine di acquisto o di vendita e successiva modifica o cancellazione del medesimo ordine, da parte dello stesso algoritmo.
2. Per mercato finanziario italiano si intendono i mercati regolamentati ed i sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Consob, ai sensi degli articoli 63 e 77-bis del TUF.

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