Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 37


abrogato VALIDITA' DELLA SCOMMESSA MULTIPLA
[1. Se uno o più avvenimenti oggetto della scommessa multipla non si sono svolti o nessun concorrente si è classificato, tali avvenimenti assumono quota uguale a 1, ed è ritenuta valida e vincente la scommessa nella parte in cui indica esattamente gli esiti dei rimanenti avvenimenti].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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