Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 36


abrogato PARITA'
[1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.
2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:
K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parità].
Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso.
(Articolo prima modificato dall'art. 1, D.M. 12 luglio 2000, n. 231 e poi così sostituito dall'art. 1, D.M. 26 aprile 2001, n. 219)].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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