Decreto Ministeriale del 1998 numero 174 art. 35


abrogato MINIMI DI ACCETTAZIONE
[1. Il gestore accetta scommesse il cui importo dà origine ad una vincita, in base alle quote offerte, non superiore al prodotto dell'unità minima di scommessa per il massimale relativo al tipo di scommessa. Tale obbligo comunque non sussiste per le scommesse il cui importo dà origine ad una vincita superiore a lire 10.000.000].
(Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.M. 1° marzo 2006, n. 111)

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