Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 8


REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DIREZIONE

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che si trovano nelle situazioni indicate dall'articolo 7, comma 1, o si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile.
2. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma 1 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.
3. Coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione negli operatori di microcredito devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio o finanziario;
c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti privati, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario e assicurativo.
4. Il difetto dei requisiti di onorabilità o professionalità determina la decadenza dalla carica. Entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto l'operatore dichiara la decadenza dalla carica e ne informa senza indugio la Banca d'Italia.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti