Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 2


FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI

1. La concessione di finanziamenti è finalizzata, anche alternativamente:
a) all'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
b) alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
c) al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
d) al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.
2. L'operatore verifica l'effettiva destinazione dei finanziamenti alle finalità di cui al comma 1 anche richiedendo apposita attestazione al soggetto finanziato.

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