Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2014 art. 3


SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO

1. L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:
a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.
2. In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati.

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